Liberi di scegliere – il giudice mostra ai giovani delle famiglie mafiose una vita senza crimine

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I giovani che crescono in famiglie di criminalità organizzata spesso non conoscono altre realtà della vita. Il progetto “Liberi di scegliere”, ideato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, ha l’obiettivo di consentire loro di ricevere una formazione professionale e culturale fondamentalmente diversa dalla cultura mafiosa. Si tratta di una misura di protezione non molto diversa da quella prevista per i figli di genitori violenti, alcolisti o tossicodipendenti, un progetto che può fornire importanti incentivi per riflettere sulla situazione in Germania.

Gli interventi non vengono effettuati in maniera preventiva per il solo fatto che un giovane viva all’interno di un contesto mafioso, ma qualora tale contesto sia per lui nocivo.

Spesso sono le madri stesse a incoraggiare il distacco da un contesto che rischia di mettere in pericolo i figli sia dal punto di vista psicologico che fisico, chiedono ai giudici del Tribunale dei Minori di aiutarle a evitare che il figlio diventi mafioso, un killer o vittima di una faida. Anche nei casi in cui non sono d’accordo con l’allontanamento del figlio, le madri si convincono successivamente della necessità di questa scelta.

Sono oltre 40 i ragazzi che hanno già intrapreso questo percorso, molti dei quali per espressa richiesta delle madri: spesso decidono di non ritornare nel paese d’origine.

L’accordo “Liberi di scegliere” del 2017 è stato siglato dai Ministeri di Giustizia e degli Interni, dalla Regione Calabria e dalle Corti di Appello e ha come obiettivo la tutela e l’educazione di minori e di giovani adulti provenienti da famiglie coinvolte nella criminalità organizzata.

I punti di riferimento sono costituiti dalla Dichiarazione dei diritti del Fanciullo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 novembre 1959), che riconosceva il bisogno dei giovani di attenzioni e cure particolari, data la sua immaturità fisica e intellettuale; dalle Regole di Pechino (Risoluzione del 29 novembre 1985), secondo cui il processo di sviluppo nazionale dei Paesi non può prescindere dalla giustizia minorile; infine dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (20 novembre 1989), per la quale l’educazione del bambino deve preparare a una vita responsabile in una società libera.

Il riferimento alla libertà del titolo dell’accordo deriva dal fatto che spesso le famiglie mafiose chiedono ai figli di contribuire economicamente nella prosecuzione delle attività criminali, senza alcuna facoltà di opporsi a questa scelta. “Liberi di scegliere” costituisce un’alternativa a una strada apparentemente già tracciata: è una garanzia per l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che assiste gli adolescenti nella loro crescita e li aiuta poi a reinserirsi nella società mediante il lavoro.

L’intervento dell’Autorità Giudiziaria Minorile è regolato dai seguenti decreti: il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, il Decreto legislativo (D.lgs.) del 28 luglio 1989, n.272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88”, la legge del 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e il D.P.R. del 30 giugno 2000, n.230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si occupa dei detenuti, tra cui quelli nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale (art.41-bis dell’ordinamento penitenziario).

La Questura attraverso l’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine tutela i minori in situazioni di disagio socio-familiare in cooperazione con gli altri organismi istituzionali e con l’Autorità giudiziaria.

Su richiesta delle Procure della Repubblica, i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria applicano delle misure per tutelare in particolare i minori che provengono dai contesti di criminalità organizzata.

La Regione Calabria è delegata all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi dei servizi sociali e socio-sanitari e al compito di raccordo tra gli enti locali.

Il decreto n. 138 del 13 maggio 2005 del Ministero dell’Interno determina le “Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione” prevede all’art. 10 che “gli Organi competenti all’attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio”. Nel progetto, il Ministero dell’Interno si occupa di fornire all’Autorità giudiziaria il personale specializzato del Servizio centrale di protezione e della Divisione anticrimine presso le Questure di Reggio Calabria.

Il Ministero della Giustizia ha il compito di prendere in carico tutti i minori provenienti da contesti della criminalità organizzata qualora siano stati elaborati dei provvedimenti che li allontanino dalla famiglia.

Contenuti del progetto

I minori vengono reinseriti tramite l’offerta di attività e programmi rivolti anche al contesto familiare di provenienza. Delle équipe multidisciplinari sovrintendono alla partecipazione degli assistenti sociali del servizio della Giustizia, del Servizio sanitario regionale – il cui compito è assicurare l’assistenza psicologica e l’intervento educativo e di sostegno sociale da parte degli enti territoriali.

Fondamentale è l’individuazione del circuito di accoglienza per questi minori: la comunità, i gruppi appartamento oppure le famiglie affidatarie.

Occorre specificare quali tra i minori siano interessati da questo accordo:

  • coloro che sono inseriti in contesti di criminalità organizzata devono essere soggetti a un provvedimento amministrativo e/o penale da parte del Tribunale per i minorenni;

  • i minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ex artt. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell’ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

  • i figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’art. 51 comma 3-bis. c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare;

  • i minori in carico al Tribunale per i Minorenni per procedimenti civili scaturiti ex art. 32 comma 4 DPR 448 del 1988 o ai sensi dell’art. 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

  • i minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari contigui alla criminalità organizzata del territorio;

  • i minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al D.M. 13 maggio 2005 n. 138.