In occasione della conferenza organizzata da Mafia? Nein, Danke!, “Sicurezza e Libertà: come affrontare la criminalità organizzata in Europa?” del 12 luglio 2017, il Ministro dell’Interno tedesco, Thomas De Maiziére, ha annunciato due importanti cambiamenti legislativi di aiuto al contrasto alle mafie: un alleggerimento dell’onere della prova (Beweislasterleichterung) e una nuova formulazione dell’articolo 129 del codice penale, che disciplina l’associazione a delinquere.
Tra gli addetti ai lavori, l’assetto legislativo tedesco per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata è stato spesso, e a ragione, oggetto di critiche. In particolar modo in confronto alla severa legislazione italiana sull’argomento, figlia di una storia difficile da dimenticare, la Germania è rimasta focalizzata su altre priorità, con gravi conseguenze sugli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine, e non solo, per contrastare la criminalità organizzata, ormai presente e radicata anche in territorio tedesco.
Tra le molte necessarie, in particolare due misure sono state al centro delle richieste della società civile impegnata contro le mafie, delle forze dell’ordine, dell’Europa e degli esperti: l’inversione dell’onere della prova, già presente in Italia, ed una nuova formulazione dell’associazione a delinquere, considerata obsoleta e di poca utilità nel contrastare la criminalità organizzata. Con i cambiamenti legislativi recenti, in vigore dal 1 luglio, il governo tedesco sembra aver ascoltato, almeno parzialmente, queste richieste. L’inversione dell’onere della prova, che implica il dovere da parte dell’imputato di provare l’origine lecita dei suoi beni (e non il contrario), non ha ancora raggiunto la Germania nel pieno della sua efficacia, ma si è almeno ottenuto un alleggerimento della suddetta nell’ambito della confisca dei beni: il nuovo regolamento prevede infatti che i beni di origine poco chiara possano essere confiscati se il giudice ritiene che tali beni siano frutto di reati commessi. La differenza cruciale rispetto all’assetto precedente sta nel fatto che i reati non debbano essere necessariamente individuati in maniera specifica, sebbene il giudice debba essere convinto “oltre ogni ragionevole dubbio” dell’origine criminale dei beni (per maggiori informazioni, si legga qui). Inoltre, secondo l’attuale riforma, la confisca e’ adesso possibile in seguito a tutti i reati penali che determinano l’acquisizione di un bene. Questa importante modifica legislativa risponde anche alla direttiva dell’Unione Europea 2014/42 (consultabile qui). La differenza rispetto alla legislazione italiana, che prevede una vera e propria inversione dell’onere della prova, sta nel fatto che, secondo la nuova riforma tedesca, il compito di provare l’origine criminale dei beni resta al giudice, sebbene quest’ultimo abbia oggi uno spazio più ampio in cui muoversi.
Altra importante modifica è stata apportata all’articolo 129 del codice penale sull’associazione a delinquere. In Italia, l’associazione a delinquere è disciplinata dall’art. 416 con un ulteriore 416bis che regola quella di stampo mafioso. In Germania non si è ancora arrivati a tanto. Il nuovo articolo dimostra comunque passi avanti. Una delle conquiste principali della nuova formulazione è innanzitutto la definizione di “associazione criminale” che viene per la prima volta legalmente espressa con caratteristiche peculiari, come ad esempio la durata del sodalizio ed i ruoli dei membri. Se infatti con la precedente formulazione del 129 StGb, l’azione penale aveva come priorità i reati commessi, adesso si è aperta la strada alla considerazione della struttura criminale come perseguibile in se. Questa importante modifica risponde, come la precedente sulla confisca, a richieste europee, in particolare alla Decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata. Per via della precedente formulazione dell’articolo, raramente utilizzato, si sono anche create notevoli difficoltà pratiche nella lotta alle mafie, portando a situazioni paradossali: nel corso dell’operazione “Santa” a Singen (2010), l’arresto degli ‘ndranghetisti coinvolti è stato possibile solo in ritardo e sulla base di un mandato di cattura europeo richiesto dall’Italia, non essendo l’associazione a delinquere con le caratteristiche della ‘ndrangheta punibile in Germania.
Si vedrà se nel futuro queste modifiche potranno rendere il contrasto alle mafie più efficace. Piccoli ed importanti passi nella giusta direzione sono stati fatti, ma ci sarebbe ancora molto da fare. In attesa di una vera e propria inversione dell’onere della prova e di misure più severe che colpiscano le mafie nelle loro attività più lucrative (es. riciclaggio), valuteremo l’efficacia delle nuove norme.