Un’efficace prevenzione del riciclaggio di denaro è ostacolata da un deficit generale nell’applicazione della normativa in tutta l’Unione europea

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Il 2018 non sembra essere un anno positivo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati Baltici sono in prima pagina a causa di una serie di scandali bancari sul riciclaggio di denaro. In passato, le banche lettoni sono state ripetutamente sospettate di ricevere e trasferire fondi da fonti illegali. La terza banca dell’epoca, ABLV, è stata l’ultima a essere presa di mira dalle autorità finanziarie statunitensi e dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel febbraio 2018 per riciclaggio di denaro. Nel frattempo, la sua licenza è stata revocata. L’ABLV non è un caso isolato. Secondo l’autorità di vigilanza finanziaria lettone, all’inizio di marzo 2018 vi erano più di 26000 società di comodo registrate come clienti nelle banche dello Stato baltico che non svolgevano nessuna attività nel paese. Queste società spesso servono a nascondere il vero proprietario del conto o l’origine delle attività.

Nell’aprile 2018 è stata la volta della vicina Estonia, con il caso della Versobank. Anche per quanto riguarda questa banca, la licenza è stata revocata. Si tratta di una filiale estone della più grande banca danese, la Danske Bank. È accusata di aver riciclato più di 8 miliardi di euro; per questo, alcuni dirigenti del Danske si sono dimessi, le sorti della banca si sono aggravate e il governo danese ha annunciato l’intenzione di confiscare i proventi delle operazioni di riciclaggio del denaro. I fatti non sono ancora del tutto chiari; le relazioni intermedie indicano che il volume dei fondi riciclati è ancora più elevato di quanto si sapesse all’inizio. Si dice che un informatore abbia richiamato l’attenzione della sede centrale sulla situazione già nel 2013. Ma non è successo nulla.

Nel luglio 2018, l’Autorità Bancaria dell’UE (EBA)1 ha accusato Malta di non aver attuato la direttiva UE sul riciclaggio dei proventi di attività illecite. L’applicazione delle norme UE presentava “carenze generali e sistematiche”. L’ABE ha riesaminato l’approccio della FIFAG (Autorità investigativa maltese sul riciclaggio di denaro) per le indagini sulle circostanze sospette presso la Pilatus Bank. La giornalista Caruana Galizia, assassinata nell’ottobre 2017, aveva scoperto uno scandalo di corruzione alla Pilatus Bank e accusato l’istituto di riciclaggio di denaro. Secondo la relazione, il Primo Ministro maltese Joseph Muscat avrebbe raccolto tangenti, tra gli altri, dall’Azerbaigian. I depositi presso la Pilatus Bank sono attualmente congelati.

Le autorità maltesi non hanno adottato alcuna misura contro la Pilatus Bank fino all’inizio del 2018, sebbene nel 2016 fossero già stati sollevati sospetti nei suoi confronti per riciclaggio di denaro. La vigilanza a Malta è intervenuta nei confronti della Pilatus Bank solo dopo che il proprietario della banca era stato sanzionato negli Stati Uniti. Come nel caso della Lettonia, l’autorità di vigilanza nazionale è diventata attiva solo quando le autorità statunitensi – simili all’ABLV in Lettonia – hanno assunto il ruolo di “autorità di vigilanza sostitutive” a livello mondiale. Tali incidenti gettano una cattiva luce sulla reputazione dell’Unione bancaria europea e delle sue istituzioni.

Tutti i casi elencati hanno una causa comune: dimostrano l’inadeguato monitoraggio dell’attuazione della direttiva UE sul riciclaggio di denaro e delle normative UE da parte delle autorità competenti nei singoli Stati membri dell’UE. Non è mai stato un segreto che Malta e gli Stati Baltici abbiano enormi problemi con il riciclaggio di denaro sporco. Le strutture di vigilanza esistenti, che sono di natura puramente nazionale, presentano evidenti lacune di controllo, che possono anche diventare pericolose per gli Stati membri, per le istituzioni e le imprese in cui l’attuazione e la vigilanza funzionano, se le autorità non sono in grado o non sono disposte a svolgere i loro compiti.

La direttiva UE sul riciclaggio di denaro non si concentra sui requisiti relativi al contenuto, alla qualità e alla profondità della vigilanza sul riciclaggio di denaro.

Dall’adozione della prima direttiva sul riciclaggio di denaro, l’obbligo di cautela contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è diventato sempre più preciso e denso per le istituzioni e le imprese coinvolte. I requisiti previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro, come quelli che devono essere soddisfatti a seguito della quarta direttiva UE sul riciclaggio di denaro attuata dagli Stati membri lo scorso anno e della (quinta) direttiva UE sul riciclaggio di denaro adottata nel giugno 2018, sono stati continuamente adattati ai maggiori rischi.

Tuttavia, vi è una crescente discrepanza tra questi requisiti regolamentari e l’effettiva attuazione da parte delle istituzioni o il monitoraggio dell’attuazione da parte delle autorità nazionali di vigilanza. La Commissione europea è consapevole di questo problema. Ritiene inoltre necessario intervenire a causa dell’applicazione incoerente degli obblighi esistenti in materia di assistenza alla clientela basati sul rischio nei singoli Stati membri e delle conseguenti differenze nel livello di attuazione. Non vi può essere alcun dubbio sulla parità di condizioni nell’attuazione. Questa accusa riguarda non solo i destinatari delle norme antiriciclaggio, vale a dire gli istituti e le società, ma in particolare anche le autorità nazionali di vigilanza del settore finanziario e altre imprese commerciali.

Sebbene la Direttiva UE sul riciclaggio di denaro abbia continuamente rafforzato e ampliato l’obbligo di cooperazione tra tutte le parti coinvolte, le parti obbligate e le autorità attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze. Il fatto è, tuttavia, che le modalità di controllo del diritto del riciclaggio, la selezione e l’organizzazione dell’autorità competente, nonché la qualità e la densità delle misure di controllo dei tempi non sono prescritte agli Stati membri. In linea di principio, essa è lasciata agli Stati membri. La clausola generale di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva prevede semplicemente che le autorità competenti “esercitano una vigilanza effettiva e prendono le misure necessarie per garantire il rispetto della presente direttiva”. Il presente regolamento è stato integrato solo da orientamenti dell’ABE. Gli orientamenti comuni definiscono quelle che l’EBA considera pratiche di vigilanza appropriate nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria o le modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un determinato settore. Le autorità competenti dovrebbero integrare in modo appropriato gli orientamenti comuni ad esse applicabili nelle loro pratiche di vigilanza (ad esempio modificando il loro quadro giuridico o le loro procedure di vigilanza), compresi gli orientamenti comuni che si rivolgono principalmente agli enti.

Come si può risolvere il problema?

Alla luce del palese fallimento delle autorità nazionali di vigilanza in alcuni paesi dell’Unione europea, il problema non può più essere rinviato. I membri del Parlamento europeo, la Commissione europea e anche la Banca centrale europea sono d’accordo su questo punto. Il Parlamento europeo invita la Banca centrale europea (BCE) a trasferire in misura maggiore i poteri di vigilanza previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro nell’ambito del meccanismo unico di vigilanza (MES). Secondo l’SSM, dal 2014 la Banca centrale europea (BCE) è direttamente responsabile della vigilanza bancaria di banche (gruppi) importanti. Una banca (o un gruppo bancario) è significativa se il suo totale di bilancio è pari ad almeno 30 miliardi di euro (o al 20% del prodotto interno lordo nazionale) ed è uno dei tre maggiori istituti di credito del paese partecipante. Tuttavia, ciò non si applica alla vigilanza sul riciclaggio di denaro, per la quale la BCE non si riteneva sufficientemente competente al momento della creazione del MES nel 2014, in quanto la lotta contro il riciclaggio di denaro era una questione multidisciplinare per le autorità di vigilanza e investigative. Pertanto, non le sono stati conferiti poteri di questo tipo nel quadro del MES. Questa posizione negativa della BCE non è cambiata.

La vigilanza e l’applicazione delle norme europee in materia di riciclaggio di denaro nei confronti delle banche sono attualmente formalmente di competenza esclusiva delle autorità di vigilanza degli Stati membri e della Commissione europea. Tuttavia, la BCE ha anche il dovere di controllare i dirigenti bancari e gli organi di vigilanza in relazione ai reati finanziari, di richiedere alle banche capitale aggiuntivo in caso di rischi latenti e di ritirare la propria autorizzazione in caso di gravi reati di riciclaggio di denaro. Per questo motivo la BCE non può sottrarsi facilmente agli attuali scandali nel settore bancario e fare riferimento unicamente alla competenza delle autorità nazionali di vigilanza in tale settore. È pertanto necessario migliorare la cooperazione e ottimizzare lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali e la BCE.

Tuttavia, un completo trasferimento di competenze alla BCE nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro non sarebbe sufficiente. La BCE non ha poteri al di fuori del settore bancario, né per altri enti del settore finanziario, come le compagnie di assicurazione o le imprese di investimento, né per altre persone soggette agli obblighi di riciclaggio, come le imprese commerciali o le libere professioni, la cui vigilanza è ancora più difficile che nel settore finanziario, nonostante gli attuali rischi di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

La Commissione europea deve pertanto svolgere un ruolo più incisivo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e disporre di maggiori informazioni e di maggiori diritti in materia di revisione contabile, anche sul campo, per poter seguire da vicino le autorità nazionali di vigilanza. A tal fine, in collaborazione con l’ABE e le altre istituzioni, occorre istituire un meccanismo di audit corrispondente della Commissione dell’UE. Se i risultati della revisione indicano che le autorità nazionali degli Stati membri non rispettano i loro obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro nel settore finanziario o in quello non finanziario, dovrebbero essere avviati procedimenti di infrazione. L’attuale task force della Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e della criminalità finanziaria deve disporre di personale notevolmente più numeroso e di risorse adeguate. Ciò che è già possibile nella lotta contro il terrorismo, sia in termini di personale che di risorse materiali, deve essere possibile anche nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

1L’Autorità bancaria europea (ABE), in quanto parte del meccanismo europeo di vigilanza, mira a garantire una regolamentazione e una vigilanza efficaci nel settore bancario europeo per garantire la stabilità finanziaria nell’UE e tutelare l’integrità, l’efficienza e il corretto funzionamento del settore bancario.

L’ABE fa parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), che comprende tre autorità di vigilanza: l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP). L’ABE è indipendente ma risponde del suo operato al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea.

Mentre le autorità nazionali di vigilanza e la Banca centrale europea sono responsabili della vigilanza dei singoli istituti finanziari, l’EBA ha la responsabilità primaria di contribuire all’elaborazione del quadro unico europeo per il settore finanziario adottando standard e orientamenti tecnici vincolanti. L’Autorità svolge inoltre un ruolo cruciale nel promuovere l’armonizzazione delle pratiche di vigilanza al fine di garantire un’applicazione armonizzata delle norme. Inoltre, l’ABE ha il compito di valutare i rischi e le debolezze del settore bancario dell’UE, in particolare mediante relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove di stress a livello europeo.

Tra gli altri compiti dell’ABE figurano l’indagine sull’inadeguata applicazione del diritto dell’UE da parte dell’autorità nazionali, i poteri decisionali in situazioni di crisi, la risoluzione delle controversie tra autorità competenti nei casi transfrontalieri e la prestazione di consulenza indipendente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Michael Findeisen