Pericoloso e fuorviante : l’Italia s’interroga sul  “Carcere duro“ per i mafiosi

La Mafia in Italia

Da quando il detenuto anarchico Alfredo Cospito, nell’autunno 2022 ha iniziato lo sciopero della fame, è ricominciato in Italia il dibattito sul carcere duro ai sensi dell’articolo 41 bis. Il contesto giuridico è complesso, inoltre le misure del carcere duro e dell’ergastolo ostativo, vengono il più delle volte confusi. Il carcere duro secondo l’articolo 41 bis serve alla lotta contro la mafia o calpesta i diritti umani?

L’Italia intera conosce quest’articolo dell’ordinamento penitenziario, infatti è sinonimo di uno dei mezzi più importanti nella lotta contro la criminalità organizzata: il c.d. carcere duro, è un regime rigido di detenzione, utilizzato principalmente per i boss mafiosi, il cui scopo è quello di limitare le comunicazioni di quest’ultimi con l’organizzazione di appartenenza. Concretamente questo implica: nessun contatto con gli altri detenuti, visite solo una volta al mese e massimo due ore libere al giorno.

Queste condizioni veramente rigorose possono essere imposte solo in caso di reati gravi e solo se la comunicazione con l’esterno può comportare dei rischi particolari. Ecco perché questo regime carcerario è limitato dalla legge a determinati reati ovvero all’associazione mafiosa (definita nell’articolo 416 bis), ai reati terroristici o di minaccia dell’ordine democratico. C’è solo una via d’uscita dal carcere duro, ovvero quello di collaborare con la magistratura. Solo chi collabora può liberarsi dalle catene del 41 bis.

Il carcere duro del 41 bis è una delle misure più importanti per la lotta contro la criminalità organizzata

Questo articolo si è rivelato essenziale nella lotta contro la criminalità organizzata. In passato i boss pur trovandosi in carcere, riuscivano a dare ordini e a concludere accordi. Inoltre, anche in regime dententivo sono stati in grado di mantenere il loro status sociale: quando un Capo è circondato da altri detenuti che lo considerano di rango superiore, continua a sentirsi potente.

Anche se l’articolo 41 bis esiste già dagli anni ‘80, solo nel 1992 – dopo l’attentato al magistrato Giovanni Falcone – assume la forma che lo caratterizza oggi, ovvero l’applicabilità per i reati di associazione mafiosa o di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali caratteristiche venivano riscontrate nella moltitudine di attentati mortali avvenuti in Sicilia nel 1992 : infatti la situazione era talmente fuori controllo che addirittura lo Stato dovette inviare nello stesso anno in Sicilia, circa 5.000 soldati a supporto della lotta alla criminalità (Operazione “Vespri Siciliani“).

Fino a qui, la maggioranza delle opinioni è concorde. Controversa invece appare l’applicazione del 41 bis all’anarchico Alfredo Cospito. Quest’ultimo si trova in carcere dal 2013 a causa di due attentati, uno contro un imprenditore nel 2012 e l’altro contro una scuola dei Carabinieri nel 2006: in entrambi gli attentati non ci furono vittime. Nel maggio 2022 gli è stato applicato il 41 bis poiché nonostante fosse in carcere, manteneva contatti con anarchici e scriveva di resistenza armata. Cospito è finora il primo anarchico a cui è stato applicato il 41 bis.

Nel 2021 la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo ostativo

Oltre al 41 bis, Cospito rischia l’ergastolo ostativo, cioè un particolare regime penitenziario che esclude qualsiasi beneficio agli autori di alcuni reati – a meno che l’interessato non collabori con le autorità. Se Cospito quindi non collabora, questo significherebbe per lui rimanere in carcere fine pena mai senza avere la possibilità di una riduzione della pena. L’ ergastolo ostativo è un provvedimento controverso, in quanto violerebbe il principio costituzionale di cui all’articolo 27 della Costituzione, il quale prevede che la pena sia finalizzata alla rieducazione del reo. Nel 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del sopra citato ergastolo ostativo, nella parte in cui non preveda benefici nei confronti del condannato. Di conseguenza, nel novembre 2022 il governo Meloni ha approvato una norma al fine di superare le criticità eccepite dalla Corte ovvero prevedendo che non solo in caso di collaborazione da parte del condannato con le autorità, il regime rigido possa cessare. Tuttavia, l’ergastolo ostativo non  è stato abolito.

Nei social media così come nei talk shows italiani, il dibattito resta fuorviante

Il 19 ottobre subito dopo la promulgazione del decreto, Cospito ha cominciato lo sciopero della fame. Il dibattito sta ora prendendo piede attraverso manifestazioni di gruppi anarchici e addirittura Amnesty International, che chiedono la revoca del 41 bis per Cospito. Oltre alla confusione creata tra il 41 bis e l’ergastolo ostativo, ha avuto un forte impatto l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro nel gennaio scorso che dà nuovo sostegno ai difensori del 41 bis. Inoltre, se si aggiunge che Fratelli d’Italia ha utilizzato impropriamente delle informazioni riservate su colloqui tra Cospito e alcuni mafiosi, si può immaginare il dibattito confuso e fuorviante che sta attraversando i Social Media e i Talk Shows italiani.

Uno dei problemi principali che riguardano questa discussione è che queste disposizioni vengono scambiate: il carcere duro dell’articolo 41 bis con l’ergastolo ostativo dell’articolo 4 dell’ordinamento penitenziario. Il primo è il più importante strumento per la lotta contro la criminalità organizzata; la seconda è invece una misura controversa che è stata ripetutamente associata al mancato rispetto dei diritti umani. Il 41 bis è stato impugnato anche dai detenuti davanti alla Corte Europea dei diritti umani che però ha sempre condannato solo i casi singoli senza mai metterlo in discussione nella sua completezza.

Problematica è inoltre questa discussione che ruota essenzialmente intorno alle regole teoriche delle pene detentive e non tiene assolutamente conto delle condizioni reali. In tale questione la corte di Strasburgo è stata chiara: per il sovraffollamento delle carceri e delle relative cattive condizioni, l’Italia è stata condannata nel 2013 per il caso Torreggiani. In sostanza, questo comporta che se qualcosa deve cambiare nelle carceri e nella relativa legislazione, è che ci debba essere una corrispondenza tra le condizioni reali di detenzione e le norme giuridiche. Invece, il 41 bis è e resta l’arma più importante per la lotta alla criminalità organizzata.


I testi giuridici originali sono disponibili qui:

Il c.d. “carcere duro” secondo l’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario: https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iv/art41bis.html

„Ergastolo ostativo“ secondo l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario: https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-i/art4bis.html

L’associazione mafiosa secondo l’articolo 416 bis codice penale: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html

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