La commissione europea presenta un nuovo piano d’azione contro il riciclaggio di denaro

Il 7 maggio 2020 la commissione europea sotto la guida del vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha presentato un nuovo piano d’azione da parte dell’Unione europea per prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. Questo piano d’azione elenca misure, le quali nei prossimi dodici mesi la commissione vuole intraprendere per armonizzare, imporre, controllare e coordinare meglio i regolamenti europei contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’obiettivo di questo piano è di chiudere presenti nascondigli nel regime di antiriciclaggio di denaro e di eliminarne i punti deboli delle direttive europee. Gli scandali di riciclaggio degli ultimi anni hanno dimostrato che soprattutto il settore bancario nell’ Unione europea è ancora gravemente incline ai riciclaggi di denaro oltre i confini e che il sistema di supervisione e la sua l’implementazione dimostra esistenti lacune rilevanti. Solo nel caso della Danske Bank, nel cui sono coinvolti alcune banche europee incluso la Deutsche Bank, sono stati riciclati fondi che ammontano a miliardi di euro.

Il piano d’azione consiste di sei elementi:

  • L’implementazione più efficace dei regolamenti europei nei paesi membri: un monitoring tramite la commissione europea (incluso l’avviamento di procedure di infrazione)
  • Un unico sistema regolatorio: un’armonizzazione più forte dei regolamenti di riciclaggio di denaro per evitare discrepanze nazionali (sostituzione delle direttive sul riciclaggio di capitale con decreti europei)
  • Una supervisione sovranazionale, o tramite l’Autorità Bancaria europea o tramite una nuova istituzione a livello europeo
  • Un nuovo meccanismo di coordinazione e supporto per nazionali uffici di denuncio (Financial Intelligence Units FIU) nell’ Unione Europea
  • L’ imposizione di disposizioni giuridiche penalmente rilevanti a livello europeo: Per uno scambio di informazioni adeguato è di importanza fondamentale la cooperazione giudiziaria e di polizia sulla base degli strumenti europei e dei concordi istituzionali. Il settore privato deve sostenere la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento di terrorismo secondo le indicazioni della direttiva europea di antiriciclaggio di denaro. La commissione si propone di pubblicare delle linee guida sul ruolo delle cooperazioni pubbliche – private per chiarire e migliorare lo scambio di dati.
  • Il ruolo globale dell’UE: L`attiva partecipazione ed accelerazione di misure globali per prevenire il riciclaggio di denaro, innanzitutto tramite la FATF – la Financial Action Task Force on Money Laundering.

La maggiore parte degli elementi del piano d’azione come la futura cooperazione delle FIUs sono ancora estremamente vaghi e non è chiaro quali misure concrete la Commissione va ad intraprendere. Tuttavia, il piano d’azione comprende già adesso due passi concreti, i quali la Commissione va a presentare come intenzioni di controllo al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo.

  1. La sostituzione della direttiva per prevenire il riciclaggio di denaro dell’UE, la quale è stata riveduta già cinque volte con un decreto europeo. Questo è un passo nella direzione giusta. Un decreto dell’UE è immediatamente effettivo e vincolante, mentre le direttive europee devono essere convalidate in un secondo passo attraverso leggi nazionali nei paesi membri, prima di diventare giuridicamente vincolanti per gli istituti e le aziende. Del resto, una direttiva definisce solo uno standard minimo per gli obblighi contenuti. I fatti dimostrano che le direttive vengono adottate molto diversamente nei paesi membri. Dunque, la Commissione si aspetta dal decreto europeo una più ampia armonizzazione nella sua attuazione. Non si faccia però troppe illusioni che si potrebbe pareggiare l’esistente divario di controllo con un singolo decreto. Le esperienze con la regolamentazione europea dei mercati finanziari dimostrano che anche decreti europei vengono “vissuti” diversamente nei paesi membri e che istituzioni di vigilanza nazionali osservano meno o più frequentemente il loro adempimento. Solo una potente istituzione di vigilanza europea è in grado tramite delle prove di mettere in vigore un’attuazione armonizzata “in loco”. Comunque, un vantaggio hanno i decreti europei in ogni caso: gli atti giuridici possono entrare in vigore più velocemente grazie ad un procedimento a fase unico. Così si può anche reagire più velocemente a livello europeo di fronte a nuovi rischi e porte d’accesso per il riciclaggio di denaro nel sistema finanziario.
  2. La proposta politicamente più importante del piano d’azione mira alla creazione della Autorità di vigilanza europea con poteri diretti nei confronti delle istituzioni responsabili nei paesi membri ossia in più dei diritti di controllo effettuati o autonomamente o insieme alle autorità nazionali presso gli istituti e aziende obbligati. Innanzitutto, nei casi di riciclaggio di fondi oltre i confini la nuova autorità di vigilanza avrebbe una importante funzione di coordinamento ed armonizzazione. Al momento solo gli stati membri sono responsabili a livello nazionale per il controllo dell’adempimento delle direttive europee, con la conseguenza di ottenere delle disparità nella supervisione a quanto riguarda la regolarità e la qualità. Nel piano d’azione la Commissione ha già proposto due strumenti per collocare questa autorità: una vigilanza europea o tramite l’Autorità Bancaria europea (ABE) o la creazione di un nuovo ente pubblico europeo. Questi concetti della Commissione sono già conosciuti da tempo. La maggior parte dei paesi membri si sono mostrati reticenti perché non vogliono concedere poteri di controllo al livello dell’Unione Europea. È apprezzabile che la Germania (tramite la BaFin -la Autorità Federale di Supervisione Finanziaria) si sia dichiarata a favore della creazione di una nuova istituzione di vigilanza e contraria alla proposta ABE. L’Autorità bancaria europea ABE con sede a Parigi `chiaramente non è adeguata a questa nuova missione. Finora la ABE è soprattutto un’istituzione normativa, non un controllore. La ABE crea accanto le disposizioni di legge europee regole supplementari per le banche ed altri obbligati come le assicurazioni, le imprese di investimento, le imprese commerciali e le libere professioni. Legare insieme competenze normative ed esecutive in un’entità singola contraddice il principio della separazione dei poteri. Del resto, la ABE non si è certo coperta di gloria durante l’investigazione – finora mancante – dello scandalo della Danske Bank. La ABE va composta di rappresentanti delle varie autorità di vigilanza degli stati membri. Per via di uno spirito di squadra pericoloso quest’ autorità europea non è riuscita di mettere alcuna pressione sulle singole autorità di vigilanza nazionali, le quali hanno fallito clamorosamente davanti questo scandalo, ed esonerarne dei responsabili.

Bisogna dunque pretendere che le competenze di vigilanza della nuova autorità siano ad ampio spettro e che disponga di diritti di intervenire nei confronti degli istituti ed imprese obbligati. D’altronde ogni nuova competenza di sorveglianza crea solo un valore aggiunto se quest’ autorità è sufficientemente dotata di personale adeguatamente qualificato per essere capace di avvalersene nella presente sorveglianza.

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