Direttiva europea sul sequestro e confisca dei beni: aiuterebbe la battaglia contro la criminalità organizzata?

La lotta al crimine organizzato è un processo articolato che non comprende soltanto la caccia e la demolizione delle strutture criminali, ma anche la garanzia che i colpevoli vengano privati di qualunque profitto delle loro azioni criminali. La legge deve fare in modo che i criminali non possano disporre liberamente dei profitti acquisiti illegalmente. Una regola generale stabilisce comunque che ogni accusato debba essere ritenuto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata. Nonostante già in vari paesi europei suddetta regola (onere della prova) possa in certi casi perdere validità (specialmente in diritto penale, in cui l’onere della prova viene rovesciato sul difensore), l’Unione Europea ha deciso di allineare ufficialmente le legislazioni dei propri stati membri su questo argomento. I lavori ad una direttiva iniziarono nel 2012, la cui versione finale è stata presentata nel 2014 –“Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea”. Questo documento si inserisce perfettamente nell’ambito delle priorità dell’Unione Europea per il periodo 2014 – 2017 sulla lotta al crimine organizzato.

Nel contesto della direttiva, il congelamento dei profitti significa che non è possibile intraprendere nessuna azione nei riguardi dei proventi di una attività criminale. La confisca procede ad un passo ulteriore, essendo un esproprio definitivo di una determinata proprietà ordinato dal giudice in relazione ad un reato commesso. Il termine “profitti del crimine” abbraccia qualunque vantaggio economico derivante direttamente o indirettamente da una azione criminale. La direttiva introduce addirittura la possibilità di confiscare un bene anche nel caso in cui una condanna definitiva non sia possibile a causa di assenza o malattia dell’accusato. Ancor più importante, la direttiva implementa un meccanismo chiamato “confisca estesa” – il quale può attivarsi soltanto ai danni di una persona che sia già stata dimostrata colpevole di reato. Nel caso in cui sussistano prove sufficienti del fatto che le proprietà di questa persona siano state ottenute attraverso un’altra azione criminale (anche non collegata al presente capo d’accusa), la corte può ordinare la confisca di tale proprietà. Vale la pena citare anche la regola del “congelamento o confisca da parte terza”: una forma complementare o alternativa a congelamento e confisca dirette. Queste regolamentazioni hanno varie varie critiche, ma è necessario prendere atto che quando si tratta di smantellare i capitali delle attività criminali, ogni stato deve necessariamente poter agire più in fretta possibile – in caso contrario l’accusato avrebbe il tempo di mascherare le fonti dei propri profitti ed introdurre, per esempio, ulteriore denaro sporco nel sistema legale. La copertura di proventi di attività criminali è un fenomeno estremamente frequente; è inquietante rilevare che in tutto il mondo meno dell’1% del denaro acquisito illegalmente viene sequestrato (fonte: Andreas Frank, esperto in riciclaggio di denaro).

Grazie alla menzionata direttiva europea tutti gli stati membri avranno d’ora in avanti in comune un repertorio minimo di regole concernenti il congelamento e la confisca dei beni. Questo comunque non significa che fino ad oggi gli stati non abbiano avuto leggi efficienti a questo riguardo. La legislazione italiana ne è un esempio. La confisca dei beni mafiosi venne introdotta nel 1992 dalla legge Rognoni-La Torre. Quattordici anni dopo venne introdotta la legge 109/96, la quale consente a diverse associazioni il riutilizzo dei beni e degli immobili confiscati. Nel 2011 venne sviluppato il cosiddetto “codice dell’antimafia” (decreto 159/2011), il quale copre tutte le regolamentazioni rilevanti in materia di confisca a riuso di beni da parte dello stato. La più importante fra queste riguarda la possibilità di riutilizzare le terre confiscate al fine di promuovere attività legali e la creazione di posti di lavoro. Organizzazioni come Visiterre, Addiopizzotravel e la largamente conosciuta Libera Terra gestiscono oggi le proprietà confiscate alla mafia. Generalmente vengono fondate cooperative che organizzano viaggi organizzati finalizzati a diffondere fra la gente la storia della regione e degli stessi beni confiscati. Talvolta i terreni vengono più semplicemente coltivati (spesso da cooperative biologiche) ed i prodotti della terra venduti. Queste iniziative rappresentano oggigiorno un modello in una zona socialmente ed economicamente svantaggiata del paese, dove troppo spesso l’entrare a far parte di gruppi mafiosi viene percepito dai giovani come l’unica possibile strada per una carriera.

La data ultima per la trasposizione della direttiva 2014/42/EU nelle rispettive legislazioni nazionali sarà il prossimo 4 Ottobre 2016. Entro questa data, tutti gli stati membri sono tenuti ad informare il segretario generale della commissione europea riguardo allo stato dei lavori per l’implementazione di misure nazionali per il congelamento e la confisca di profitti di attività criminali. Dopo di ciò, la commissione avrà a disposizione due anni per lo studio e la verifica dell’impatto delle leggi introdotte sul sistema legale nazionale. Ogni stato deve sottomettere una relazione al parlamento ed al consiglio Europeo. La trasposizione di una legge è un processo lungo che riguarda, in certi casi, non solo l’aggiunta di regolamentazioni al sistema legale nazionale, ma anche la modifica o addirittura la rimozione di leggi esistenti. L’adozione di una nuova legge non può avvenire senza aver prima compreso l’argomento in questione nella sua pienezza. Per questa ragione è allarmante che quasi nessuno stato membro abbia ancora preso misure per conformarsi alla direttiva Europea: dei 26 paesi interessati da questa legge specifica, solamente 3 (Spagna, Malta e Paesi Bassi) hanno compiuto i primi passi per incorporare la regolamentazione nel proprio sistema legale nazionale. Purtroppo una lettura di questi atti resta impossibile in quanto non sono ancora stati pubblicati su di Euro-Lex (la pagina web dell’Unione Europea).